C.O.V. Comunicazione dei Kg. venduti nel 2010

Si ricorda l'obbligo di comunicazione dei Kg. venduti nel 2010 entro il 1 marzo 2011

Per maggiori chiarimenti leggere le nostre comunicazioni del 17 aprile 2008

                                                                                                 Inserita il 02 - 02 - 2011

SISTRI

Ricordiamo l'obbligo della ISCRIZIONE AL SISTRI entro il 29 aprile 2010.

Per tutti i chiarimenti e per L'iscrizione vedere il sito : WWW.SISTRI.IT o N. Verde 800003836

Inserita il 12-04-2010

C.O.V. COMUNICAZIONE KG. VENDUTI NEL 2009

C.O.V COMUNICAZIONE KGV ENDUTI NEL 2009Si ricorda l'obbligo di comunicazione dei Kg. venduti, nel 2009,entro il 1 marzo 2010

PER MAGGIORI CHIARIMENTI LEGGERE LE NOSTRE COMUNICAZIONI DEL 17 APRILE 2008.

Inserita il 02-02-2010

C.O.V. SCADENZE 2010

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2010 i prodotti dovranno essere preparati con limiti di C.O.V. ulteriormente ridotti.

Pertanto la produzione 2007 - 2008 - 2009 deve essere venduta da tutta la filiera entro il 31 dicembre 2010 ( art. 7 comma 1 decreto 161 del 27 marzo 2006 ).

Stiamo cercando di ottenere una proroga per i commercianti.

Inserita il 21-01-2010

DIVIETO DI VENDITA BOMBOLETTE SPRAY AI MINOR

Art. 3 comma 4 legge 15 luglio 2009 n. 94 pubblicata sulla gazzetaa ufficiale 24 luglio 2009 n. 170

La disposizione introduce il divieto di vendita ai minori di anni 18 di bombolette spray contenente vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1000,00 euro.

Inserita il 02-10-2009

FINALMENTE CONCESSA LA PROROGA C.O.V.

IL 30 Luglio è stata approvata definitivamente la proroga per i materiali nei nostri depositi.

In particolare l\'articolo 4, comma 9-quater dispone :
All\' articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1 bis:
i prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009.

IL PROVVEDIMENTO E' IN VIGORE DAL 3 AGOSTO
LEGGE N.129 DEL 2-AGOSTO 2008
GAZZETTA UFFICIALE N. 180 del 2 / 8 / 2008 art.m 4 comma 9 quater

Inserita il 02-09-2008

PER LE SCORTE DI MATERIALE AL 31 DICEMBRE 2007

IN ATTESA DI PROROGA SI CONSIGLIA

Si ricorda che il Decreto 161 non vieta il possesso ma vieta solo l’ immissione sul mercato ( esistono eccezioni per la vendita )
Sarebbe opportuno etichettare i barattoli con :
“ Per usi non regolamentati dal d.lgs. 161 / 2006 “

I materiali non elencati nel Decreto sono esclusi

Non avere urgenza di smaltire le scorte. Potrebbe sempre essere concessa la PROROGA ( anche nei primi mesi del 2008 )

Se si ottiene, da qualche fornitore, l’ impegno al ritiro, si consiglia di consegnarlo entro il 31 – 12 – 2007

I materiali non a norma C.O.V. Possono essere immessi sul mercato dopo l’ 1- 1 – 08 solo per usi diversi dall’ edilizia o per manufatti ad essa connessi e per carrozzeria o da utilizzatori abilitati dal D.M. 44 del 2004 ( farsi rilasciare dichiarazione scritta ) ( il D.M. 44 è stato inserito nel codice ambientale e diventa :
Art. 275 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 )

Ritirare dal 1 – 1 – 08 solo materiali a Norma e con etichetta.
( con esclusione di quelli per utilizzi non previsti dal Decreto 161 )
( con esclusione dei materiali non compresi nella normativa )

¨ In caso di smaltimento, con conferimento ad aziende abilitate, si consiglia di indicare nello Studio di Settore relativo all’ anno dello smaltimento,che il valore di magazzino pari ad € …….. è stato smaltito in conformità al Decreto 161 / 2006.

Inserita il 03-12-2007

COV Comunicazione Kg: venduti

Con  il  Decreto  n. 33 del 14-02-2008 e con la relativa circolare Ministeriale, tra i vari obblighi,viene istituito già per il 2008 con scadenza 31-03-2008, L'obbligo di comunicazione, dei Kg. di prodotti vernicianti, divisi nelle  17 categorie di  C.O.V. venduti in totale nell'anno mprecedente ( 2007 ).

E negli anni seguenti entro il 01 marzo.

La comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo :

Raccolta dati D.Lgs. 161/2006 - Camere di Commercio
c/o Ecocerved Scarl   Casella Postale 843
35122 - Padova Centro( PD )

La comunicazione dovrà essere spedita  in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura " Raccolta dati articolo 5 D.Lgs.161 / 2006 " nonchè l' indicazione del Codice Fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

Il decreto non indica penalità o multe.

La Federcolori che con l'aiuto dell' Organizzazione di Confcommercio aveva tentato inutilmente ( fin'ora ) di ottenere una diversa interpretazione del decreto pewr i Rivenditori Finali, si è impegnata e si sta impegnando per avere una Revisione Totale dei decreti 161 / 2006 e 33 / 2008-

Siamo perfettamente a conoscenza della difficoltà ad inviare dati corretti e della conseguente notevole perdita di tempo che l'adempimento comporta.

Il Preidente Lorenzo Calvi

inserito il 17 aprile 2008

PREVENZIONE INCENDI sostituzione del NULLA OSTA PROVVISORIO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2006 n. 26 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ Interno 29 dicembre 2005 recante “ Direttive per il supera- mento del regime di Nulla Osta provvisorio “.

In breve il provvedimento dispone che i Titolari di Certificati provvisori Sono tenuti entro il mese di giugno 2009 a richiedere la VISITA DI CONTROLLO ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Ricordo che la richiesta di visita deve avvenire dopo che , con l’aiuto di un professionista abilitato , si sia predisposte :
1) L’ Esame progetto da presentare al Comando provinciale Vigili del Fuoco
2) Ottenerne l’ approvazione
3) Eseguire tutti i lavori con le certificazioni elencati nel progetto
4) Fare domanda di visita di controllo.

Ricordo inoltre che il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 pubblicato Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 , indicava le Categorie Che dovevano ottenere il Certificato di Prevenzione incendi.

Tra le 97 attivitè indicate elenco quelle di possibile interesse per i Commercianti di colori:

16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale * per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc. Visita ogni anni 6
* per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc. Visita ogni anni 3

20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili * con quantitativi da 500 a 1000 Kg. Visita ogni anni 6
* con quantitativi superiori a 1000 Kg. Visita ogni anni 3

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibbre tessili per l’ industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li Visita ogni anni 6

46) Depositi di legname da costruzione , di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella di sughero e di altri prodotti affini *da 50 a 1000 q.li Visita ogni anni 6
*superiori a 1000 q.li Visita ogni anni 3

87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi Visita ogni anni 6

88)Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq. Visita ogni anni 6

Ricordo inoltre che anche per il Decreto 626 del 1994 il Datore di Lavoro DEVE fare la Valutazione dei rischi di incendio.
Il Presidente Federcolori Calvi Lorenzo

Inserita il 24-10-2006

DECRETO 161 / 2006

RIVOLUZIONE NEL SETTORE DEI PRODOTTI VERNICIANTI

Recepimento della Direttiva Europea 2004 / 42 / CE con il decreto 161 / 2006 C.O.V. SANZIONI PREVISTE : arresto fino a 2 anni o ammenda da 10000,00 a 50000,00 Euro.

Su tutte le vernici per edilizia e alcune per carrozzeria, prodotte dal 1 gennaio 2007, dovrà essere apposta dal produttore un’ etichetta, oltre a quanto già previsto, che riporti la classe di appartenenza in base alle tabelle allegate al decreto, il contenuto massimo di C.O.V. previsto per quella classe e l’effettivo contenuto di COV nel prodotto solo nel caso di prodotti pronti all’uso, se il prodotto venduto non è pronto all’uso, cioè dovrà essere diluito, miscelato ecc. prima dell’impiego, l’etichetta dovrà indicare il contenuto massimo che sarà presente nel prodotto quando lo stesso sarà divenuto pronto all’uso..

Si ricorda che dal 1 gennaio 2010 entra in vigore un’ulteriore riduzione di C.O.V.

< Poiché l’ art. 7 al comma 1 permette l’ immissione sul mercato dei materiali prodotti prima del 1 gennaio 2007 se non a norma entro 12 mesi, se ne deduce che i produttori o i grossisti potrebbero teoricamente fornirci fino al 31-12-07 ed il giorno seguente dovremmo anche pagare uno smaltitore perché i materiali non potrebbero più essere venduti.

IN PARTICOLARE PER I COMMERCIANTI si consiglia :
1) Dopo il 30 giugno 2007 per i materiali consegnati NON a norma C.O.V. di farsi SOTTOSCRIVERE UN’ IMPEGNO AL RITIRO del medesimo prima del 31 dicembre 2007

In particolare la Federcolori spera di ottenere la possibilità di smaltire quanto nei nostri magazzini al 31 dicembre 2007 previa la preparazione di un preciso elenco dei materiali in carico che dovranno essere etichettati.
La FEDERCOLORI con l’ aiuto delle sedi provinciali CONFCOMMERCIO potrebbe impegnarsi alla raccolta degli elenchi e la relativa fornitura delle etichette che potrebbero essere del tipo :

Materiale non a norma C.O.V. elenco n……….
Vendibile entro il ……………. FEDERCOLORI.


2) TINTOMETRI 3) Alcuni produttori potrebbero considerare le basi tintometriche come Semilavorati e quindi esclusi dalla Normativa. Ma l’ art. 4 che stabilisce l’obbligo di etichettatura anche per i prodotti non pronti all’uso, e all’articolo 6, comma 1 lettera a) e comma 2 che stabilisce le sanzioni in caso di operazioni di miscelazione effettuate conformemente alle istruzioni fornite, INDICANO CHIARAMENTE che, seguendo le indicazioni fornite dal fornitore, la responsabilità è del produttore.
Pertanto si raccomanda di CONTROLLARE SEMPRE che le basi siano etichettate.


4) PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Circola la notizia, suffragata da articoli, che gli artigiani nel proprio laboratorio Possono utilizzare prodotti non a norma C.O.V. per utilizzo professionale.
INVECE, per i settori edilizia e carrozzeria,
I prodotti non a norma C.O.V. possono essere utilizzati per il restauro o la manutenzione degli edifici d’ epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali indicati nei decreti 42 del 22 gennaio 2004 e 285 del 30 aprile 1992 e con il rilascio di autorizzazione, e soltanto per le attività autorizzate con il D.M. 44 del 2004 e verificate.
Inoltre quest’ ultimo decreto è limitato agli impianti elencati nell’allegato III alla parte V del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto codice dell’ambiente) che utilizzano quantità di COV maggiori di quelle ivi riportate. Il Presidente FEDERCOLORI Calvi Lorenzo.

Inserita il 09-01-2007

TERMINI DI PAGAMENTO

Termini di pagamento - d. lgs. 231/2002 - saggio di interesse - semestre 1° gennaio -30 giugno 2006. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 13 gennaio u.s. il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2006 è determinato nella misura del 2,25%.

Inserita il 18-01-2006

La presenza di gas RADON nei luoghi di lavoro

LA PRESENZA DI GAS RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Decreto Legislativo 26 Maggio 2000 n. 241 La normativa pone a carico degli esercenti attività che si svolgono in luoghi Sotterranei ( ad esempio: cantine, depositi, magazzini…… con ALMENO TRE PARETI SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA ) l’ OBBLIGO di misurazione Del gas radon, e nel caso di esposizione superiore ai limiti previsti, prevede La necessità di adozione di idonee misure per ridurre la presenza delle sorgenti ionizzanti. Per maggiori informazioni rivolgersi all’ Associazione Provinciale di Confcommercio o alla segreteria FEDERCOLORI.

Inserita il 26-07-2005


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